Che cos’è
È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno e nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali, che viene utilizza (in sostituzione delle normali certificazioni) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. La firma nelle autocertificazioni non deve essere autenticata. Tutte le Pubbliche Amministrazioni e le imprese esercenti servizi di pubblica necessità e pubblica utilità (Poste, Enel, Telecom, ecc.) sono obbligate ad accettare l'autocertificazione, e non possono pertanto chiedere al cittadino o all'utente di presentare certificati.
L'autocertificazione sostituisce le normali certificazioni su stati, fatti e qualità personali quali:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di: celibe, coniugato, già coniugato, vedovo
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio;
- decesso del coniuge, dell’ascendente e del discendente;
- posizione agli effetti degli obblighi militari;
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
- esami sostenuti;
- titolo di: specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, possesso della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’Anagrafe tributaria e inerente all’interessato;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Il primo gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche della Legge 183/2011 relative alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, volte a garantire una completa ed effettiva “decertificazione” nei rapporti tra privati e Pubbliche Amministrazioni. Da quella data le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide solo nei rapporti tra privati: le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive o ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o accettare certificati e atti di notorietà, pena la violazione dei doveri d'ufficio.
Per tutti gli altri enti di natura privatistica (banche, assicurazioni, avvocati, notai, ecc.) è invece obbligatoria la presentazione dei certificati in bollo.
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 10.01.2012 si è provveduto ad affidare all’Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) la responsabilità per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti, nonché quelle previste dal vigente art. 72 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.
L’URP, già competente in materia di accesso agli atti ai sensi della L.241/90, avrà cura di garantire il rispetto di tali disposizioni prendendo contatti con gli uffici che detengono i dati e le informazioni da trasmettere alle amministrazioni ovvero a garantire l’accesso diretto da parte delle stesse Amministrazioni.
A chi si rivolge
Ai cittadini italiani
Ai cittadini comunitari
Ai cittadini extracomunitari (possono autocertificare soltanto se sono residenti in Italia e limitatamente a situazioni certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani)
Come si fa
È sufficiente compilare con i dati personali il modulo di autocertificazione e barrare la casella che interessa, oppure redigere la dichiarazione in carta semplice.
Costi
Gratuito.
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000