Lo stemma del comune di Quartu Sant'Elena
Comune di Quartu Sant'Elena
Più grande Più piccolo Stampa Feed RSS
immagine di testata Torna alla home page
mercoledì, 19 giugno 2013
Casa

TARSU - Domande frequenti

Linea diretta con l’Ufficio Tributi
 
Per avere un chiarimento su problematiche relative alla TARSU c’è anche la possibilità di usare una e-mail. Basta inviare i propri quesiti all’indirizzo:
 
urp@comune.quartusantelena.ca.it
 
Le domande su temi di interesse generale saranno pubblicate in questa pagina.
 
 
D – Chi deve fare la denuncia della tassa rifiuti (TARSU)?
R – La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale. Ne consegue che la tassa rifiuti non segue la proprietà e quindi deve provvedere alla presentazione della denuncia il detentore dell’immobile a qualsiasi titolo (conduttore, comodatario, inquilino ecc.).
In caso di dubbi sulla tipologia dei locali e delle aree tassabili è bene consultare la descrizione dettagliata contenuta nel Regolamento TARSU del Comune di Quartu sant’Elena.
 
D – Quando va fatta questa denuncia?
R – La denuncia deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, compilando gli appositi moduli che si trovano anche in questo stesso sito.
 
D – La richiesta di residenza o il cambio di domicilio sostituiscono la denuncia ai fini TARSU?
R – No. La richiesta di residenza o il cambio di domicilio non prevedono in modo automatico la dichiarazione ai fini TARSU. Dunque la denuncia di iscrizione o di cessazione (nel caso di abbandono dei locali o delle aree scoperte oggetto di tassazione) dovrà essere sempre presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio o della cessazione dell’occupazione degli immobili.
 
D – Che differenza c’è tra omessa e infedele denuncia?
R – Sono evasori totali (omessa denuncia) i contribuenti non iscritti nei ruoli TARSU, sono invece evasori parziali (infedele denuncia) i contribuenti che corrispondono la TARSU per una superficie inferiore a quella dichiarata.
 
D – Come si presenta la denuncia ai fini TARSU?
La consegna può avvenire:
- a mezzo raccomandata postale (fa fede la data del timbro impresso all’atto della spedizione)
con indirizzo: Comune di Quartu Sant’Elena - Ufficio Tributi - via Eligio Porcu, 141 - 09045 Quartu Sant’Elena
- all’ufficio protocollo del Comune, situato al piano terra del palazzo municipale, negli orari di accesso del pubblico (vedi tabella in questo stesso sito).
 
D – Da quando decorre l’applicazione della TARSU?
R – La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’occupazione dei locali.
 
D – Da quale legge è regolamentata l’applicazione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani?
R – L’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è regolamenta dal D. Lgs del 15/11/93 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal Regolamento TARSU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 28/12/2007.
 
D – Occorre presentare la denuncia TARSU per gli anni successivi alla prima denuncia?
R – La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare ogni variazione sopravvenuta.
 
D – Cosa comporta la tardiva presentazione della denuncia di cessazione?
R – La cessazione dell’occupazione dei locali e/o aree tassabili, a qualsiasi uso destinati, deve essere comunicata all’Ufficio Tributi del Comune mediante apposita denuncia, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla cessazione a seguito di denuncia o accertamento d’ufficio.. La cessazione decorre e dà diritto a eventuale discarico e/o al rimborso della tassa dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. In caso di tardiva presentazione della domanda di cessazione nel corso dell’anno solare, la tassa non è dovuta per le annualità successive al rilascio dell’immobile, solo se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia a carico dell’utente subentrante
 
D – Un immobile non utilizzato ma disponibile deve essere assoggettato alla TARSU?
R – Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai servizi pubblici di erogazione (elettrico, idrico, ecc), non può essere sottratto alla tassazione. I locali infatti non risultano oggettivamente inutilizzabili, bensì inutilizzati. La tassa non è invece dovuta qualora l’immobile risulti oggettivamente inutilizzabile, senza arredi e privo degli allacci ai servizi di erogazione.
 
D – Esiste una diversificazione di tariffe tra l’abitazione e gli eventuali locali accessori (cantine, garages, locali di sgombero ecc.)?
R – No, non è previsto alcun abbattimento. 
 
D – I posti auto all’aperto, debitamente contrassegnati, sono esenti da TARSU?
R – I posti auto, come tutte le aree scoperte accessorie o pertinenze delle abitazioni, sono esclusi dalla tassa.
 
D – Che cos’è l’addizionale denominata ex ECA, applicabile sulla tassa rifiuti nella misura del 10%?
R – Questa addizionale è il contributo che grava sui tributi comunali riscuotibili mediante ruolo, ed è a totale carico del contribuente.
 
D – Che cos’è l’addizionale provinciale che si aggiunge alla tassa rifiuti?
R – Si tratta di un tributo annuale, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1993, allo scopo di permettere alle Province di far fronte alle funzioni amministrative riguardanti la tutela dell’ambiente. La legge in vigore prevede una applicazione in misura variabile dall’1 al 5 %.
 
D – Dove si paga la TARSU?
R – Il pagamento può essere effettuato presso:
- gli sportelli del concessionario della riscossione Equitalia Sardegna (a Quartu Sant’Elena hanno sede in piazza Dessi, al primo piano del Mercato Civico).
- gli uffici postali, utilizzando i relativi bollettini allegati agli avvisi bonari o alle cartelle di pagamento.
- in tutti gli altri servizi di pagamento (banche, sportelli telematici, ecc.) che permettono di accreditare la somma dovuta al concessionario della riscossione, applicando le commissioni stabilite per questo tipo di transazione.
 
D – È possibile concedere la rateizzazione della TARSU?
R – Con deliberazione del Consiglio Comunale n.141 del 29/12/2008, l’incarico per la gestione della dilazione delle cartelle TARSU è stato conferito alla società Equitalia Sardegna (già concessionari della riscossione). Pertanto le domande per la richiesta della rateizzazione dovranno essere presentate presso le sedi di questa società.
 
D – Le domande di esenzione TARSU per le persone di età superiore ai 65 anni devono essere presentate tutti gli anni?
R – Sì. La richiesta di esenzione deve essere sempre presentata entro la data di scadenza prevista dal Regolamento Comunale TARSU (attualmente il 30 giugno).
 
D – Se la domanda di esenzione venisse accolta, l’avviso di pagamento o la cartella TARSU vanno comunque emessi?
R – Sì. L’accoglimento della richiesta di esenzione non annulla l’iscrizione a ruolo del contribuente. Pertanto avvisi o cartelle continuano ad essere emessi. L’utente non dovrà però farsi carico del pagamento, perché sarà il Comune a provvedere e regolarizzare la posizione di ogni singolo contribuente.
 
ultima modifica: 07-09-2012 12:44:08
ALBO PRETORIO
BANDI E CONCORSI
Sito conforme WCAG 1.0 WAI-AA Sito conforme alle linee guida sull'accessibilità (L. 4/2004)
Sito realizzato da acagliari.it