Che cos’è
Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, può essere affidato ad una famiglia o ad una persona singola (anche un parente), in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. L’affido mira al reinserimento del minore nella sua famiglia d’origine, e ha come obiettivi creare per lui una condizione migliore di vita, recuperare eventuali ritardi psico-sociali e pedagogici, garantire l’integrazione scolastica e sociale, migliorare la relazione con la famiglia d’origine e superare il disagio.
L’affidamento può anche prevedere l’inserimento in una comunità di tipo familiare o in una struttura di assistenza.
Agli affidatari viene riconosciuto un contributo economico per il mantenimento del minore affidato.
A chi si rivolge
A minori in condizioni di disagio psico-sociale e pedagogico temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.
Dove rivolgersi
Dove presentare la domanda
Come si fa
L’affidamento familiare è disposto dai Servizi Sociali con il consenso dei genitori o del tutore, sentito il minore che ha compiuto i dodici anni (o anche di età inferiore, a seconda dei casi). Se manca l’assenso dei genitori che esercitano la potestà o quello del tutore, provvede il Tribunale dei Minori.
Normativa
Legge 184/83 "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori"
Legge 149/01