Che cos’è
L’ICI è l’Imposta Comunale sugli Immobili. Deve essere pagata dai proprietari di fabbricati, case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche a chi gode del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un immobile. L'aliquota da applicare viene stabilita dal Comune per ogni anno di imposta.
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente se classificata nelle categorie catastali da A/2 ad A/7. Sono comprese nell’esenzione le pertinenze della stessa abitazione e gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, qualora siano ugualmente adibiti ad abitazione principale.
L’imposta deve pertanto essere versata in tutti i casi che non rientrino nelle esclusioni citate.
Dove rivolgersi
UFFICIO TRIBUTI - ICI
via Cap. Eligio Porcu 141 - quinto piano
tel. 070 8601 2625-2661
fax: 070 8601 2215
Chi deve pagare
L’imposta è dovuta dal proprietario, dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
In caso di possesso di più immobili il versamento si deve effettuare con un solo bollettino.
In caso di contitolarità (per es. comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Per le parti comuni di un condominio il versamento può essere eseguito dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
Quando si paga
Dal 1° al 16 giugno il contribuente è tenuto a versare un acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, in proporzione ai mesi di possesso, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni spettanti. Se l'immobile è posseduto per 12 mesi, l'importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno.
Dal 1° al 16 dicembre il contribuente è tenuto a versare il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
È inoltre possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione alla scadenza dell’acconto.
Aliquote
Per l’anno corrente, in assenza di espresso atto deliberativo dell’organo competente, si applicano le aliquote e le condizioni approvate con Deliberazione del C.C. n. 41/08. Resta salva la possibilità di un eventuale conguaglio o rimborso in occasione del versamento a saldo qualora intervenga una deliberazione di variazione.
6,50 per mille aliquota ordinaria.
4,50 per mille abitazioni principali e loro pertinenze classificate nelle sole categorie A/1, A/8 e A/9.
4,50 per mille immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi in sede locale ai sensi dell'art. 2 c. 3, Legge 431/98.
In questo caso occorre presentare l'apposito modulo scaricabile da questo link: Modulo riduzione aliquota ICI per immobili concessi in locazione in base agli accordi in sede locale (Legge 431/98)
Agevolazioni (per le sole abitazioni principali non escluse dal pagamento dell'ICI)
- Detrazione ordinaria per abitazione principale: € 103,29
- Maggiori detrazioni per categorie di soggetti in condizione di disagio economico o sociale (Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 6 maggio 2009):
- € 129,11 per i titolari di reddito imponibile IRPEF (per l’anno 2009) riferito al nucleo familiare non superiore a € 20.658,28;
- € 154,94 per i titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all’unità immobiliare, solo o con coniuge nella medesima situazione reddituale;
- € 206,58 per i titolari di reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF (per l’anno 2009) non superiore ad euro 20.658,28 nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap in situazione di gravità riconosciuto ai sensi della Legge 104/92.
Come si paga
Occorre eseguire un versamento sul c/c postale n. 88677224 intestato a:
EQUITALIA SARDEGNA Spa – QUARTU SANT'ELENA-CA – ICI
oppure
utilizzare il modello F24 ed indicare H118 nel campo "Codice Comune" ed i seguenti codici per le diverse tipologie di versamento:
3901 per l'abitazione principale
3902 per terreni agricoli
3903 per aree fabbricabili
3904 per gli altri fabbricati.
Schema per il calcolo del versamento ICI (file .pdf)
Dilazioni somme dovute
La dilazione può essere applicata esclusivamente per importi richiesti tramite cartella di pagamento e non tramite avvisi di pagamento o accertamento.
Le richieste e le modalità di rateizzazione devono essere concordate con l’agente di riscossione Equitalia Sardegna Spa – p.zza Dessì, al primo piano del Mercato Civico.
Dichiarazione ICI
In caso di variazione di proprietà, la dichiarazione deve essere presentata (a mano o spedita) al Comune
sul cui territorio si trovano gli immobili utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero delle Finanze (cliccare qui per avere le istruzioni per la compilazione). La dichiarazione deve essere presentata l’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione entro il termine massimo della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Modello Ministero per la dichiarazione ICI (file .pdf)
La dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dal Decreto Legislativo n. 463 del 18 dicembre 1997 (art. 3-bis), relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI dal 15 giugno 2004 per:
– gli atti di compravendita di immobili;
– gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Utilizzano inoltre il MUI dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.
Non si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni dove vige il sistema del libro fondiario come previsto dal Regio Decreto del 28 marzo 1929, n. 499. Anche in questi casi infatti è obbligatorio utilizzare il MUI.
Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito
www.agenziaterritorio.it.
Aliquote ICI per gli anni precedenti
| ANNO |
Aliquota Ordinaria |
Aliquota Abitazione Principale |
| 1993 |
4,5 |
4,5 |
| 1994 |
4,5 |
4,5 |
| 1995 |
5 |
5 |
| 1996 |
6 |
5 |
| 1997 |
6 |
5 |
| 1998 |
6 |
5 |
| 1999 |
6 |
4,5 |
| 2000 |
6 |
4,25 |
| 2001 |
6,75 |
5 |
| 2002 |
6,5 |
4,5 |
| 2003 |
6,5 |
4,5 |
| 2004 |
6,5 |
4,5 |
| 2005 |
6,5 |
4,5 |
| 2006 |
6,5 |
4,5
|
| 2007 |
6,5 |
4,5 |
| 2008 |
6,5 |
4,5 |
| 2009 |
6,5 |
4,5 |
applicazione della rivalutazione del 5% sulla rendita.
2001:
applicazione dell'aliquota ridotta anche alle pertinenze dell'abitazione principale
Aree Edificabili
I valori di riferimento delle aree edificabili per il 2010 (con limitazione del potere di accertamento da parte del Comune se l’imposta è versata sulla base di un valore non inferiore predeterminato, art. 59 DLgs. 446/92) non sono stati ancora deliberati. Fare riferimento a quelli del 2009 per il calcolo in acconto e verificare in sede di saldo l'eventuale variazione.
Chi deve pagare
Il proprietario, il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Quali sono i terreni soggetti a imposta
Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio, cioè quelle dove il Piano Urbanistico Comunale (PUC) consente la costruzione di abitazioni, locali commerciali o altre opere di edilizia. Con la deliberazione n. 13 del 29 aprile 2009 il Consiglio comunale ha definito per l'anno 2009 modalità di pagamento e valori di riferimento da attribuire alle diverse zone edificabili, classificate dal PUC in categoria A, B, C, D, F, G o S, e quelle comprese nei Piani di Risanamento Urbanistico (PRU).
Come calcolare l’imposta dovuta
Individuare la zona di appartenenza del proprio terreno, utilizzando la mappa cartografica del Comune da consultare
qui.
- Determinare il corrispondente valore di mercato per metro quadro o cubo, stabilito con deliberazione del consiglio comunale. Il valore è riportato nella tabella da scaricare qui.
- Moltiplicare il valore unitario per i mq o mc dell’area fabbricabile, ottenendo così il valore imponibile.
- Applicare l’aliquota stabilita per l’anno di imposta in corso, pari al 6,5 0/00.
Es. area fabbricabile di 500 mq in zona “GB1” posseduta al 100% per 12 mesi nell’anno 2009:
|
% di possesso
|
Mesi di
possesso
|
Destinazione
Urbanistica
|
Superficie
mq
|
Valore a mq
|
Valore base imponibile
|
|
100
|
12
|
GB1
|
500
|
30,00
|
€ 15.000,00
|
|
Totale valore imponibile
|
Imposta dovuta
(valore imponibile x aliquota anno 2009)
|
|
€ 15.000,00
|
€ 97,50
|
Considerare eventuali frazionamenti di proprietà e mesi di possesso nell’anno per proporzionare l’imposta. Qualora l’area sia intestata a più proprietari o posseduta per meno di dodici mesi, calcolare in percentuale l’importo da versare.
Vedi anche:
ICI - Domande frequenti
ICI - Ravvedimento operoso
ICI - Riduzione per immobili inagibili, inabitabili e non utilizzati
ICI - Rimborsi
ICI - Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili