Che cos'è
La TARSU è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Dove rivolgersi
UFFICIO TRIBUTI - TARSU
va Cap. Eligio Porcu 141 - quinto piano
tel. 070 8601 2213-2251-2318
fax: 070 8601 2212
e-mail: tributi@comune.quartusantelena.ca.it
PEC (posta elettronica certificata): tributi@pec.comune.quartusantelena.ca.it
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Chi deve pagare
Chi occupa o detiene locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale. Tutti coloro, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, che iniziano o cessano di occupare o detenere locali ed aree scoperte devono presentare rispettivamente "denuncia di iscrizione" o "denuncia di cessazione" indipendentemente dalla iscrizione/cancellazione anagrafica.
N.B. La denuncia di iscrizione o di qualsiasi altra variazione (cambio immobile o locali, aumento o diminuzione superficie, voltura intestatario, ecc.) deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio della detenzione o della variazione.
In mancanza di variazioni la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.
Superfici tassabili
Come si paga
Il contribuente riceve per posta un avviso bonario di pagamento (RAV) con l’indicazione della superficie, dell’indirizzo dell’immobile tassato e con la ripartizione dell’importo totale in quattro rate bimestrali oppure con il bollettino in un’unica soluzione da pagare entro l’ultima scadenza prevista. Se il contribuente non paga in tutto o in parte entro l’ultima scadenza utile, gli verrà notificata la cartella di pagamento con la ripartizione dell’importo totale o parziale in due rate aumentato delle spese di notifica.
- presso il concessionario EQUITALIA SARDEGNA Spa (sede di Quartu Sant’Elena, p.zza Dessì, 1° piano Mercato Civico, tel. 070.826016)
- presso le poste con c/c postale intestato sempre alla EQUITALIA SARDEGNA Spa n. 13343090 indicando nella causale “versamento tassa rifiuti anno ____” n° avviso di pagamento e codice fiscale.
Sanzioni ed interessi
Per l’omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione si applica la sanzione del 100% della tassa dovuta.
Per l’infedele o l’incompleta denuncia si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. Le sanzioni indicate sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere in Commissione Tributaria (60 giorni), interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento inviato dal Comune.
Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% semestrale.
Cessazione di occupazione locali
Chi cessa di occupare i locali a qualsiasi uso destinati, deve darne comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune mediante apposita denuncia entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla cessazione. La cessazione dà diritto al discarico o al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Se la denuncia non viene presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive al rilascio dell’immobile, solo se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e la tassa sia stata pagata dal subentrante.
Modulo per la denuncia di cessazione (file .pdf)
Vedi anche: